Nella giungla della burocrazia e delle mille leggi non è facile capire come cavarsela.
Non fa eccezione la tassazione delle polizze vita.
Proprio per questo, leggendo questo articolo saprai quali sono le tasse da pagare e i casi previsti dalla legge per avere l’esenzione Irpef delle polizze vita.
Prima di scoprire quali le agevolazioni fiscali e i casi per i quali non si devono pagare le tasse, facciamo un breve riepilogo di quali sono i diversi tipi di polizze vita.
- Polizze vita di puro rischio: è la cosiddetta temporanea caso morte, cioè una polizza che, a fronte di un premio versato, riconosce la liquidazione di un capitale agli eredi. Questa polizza non prevede rimborso se l’evento non accade.
- Polizze vita di risparmio: è il classico salvadanaio, dove periodicamente si versano delle somme per un certo numero di anni. Alla fine del piano di versamento si avrà il capitale investito e gli interessi maturati.
- Polizze vita di investimento: sono polizze assicurative che consentono la gestione della liquidità. Non c’è un piano di versamento programmato, ma semplicemente il trasferimento di un certo importo dal conto corrente alla polizza di assicurazione. Dopo un determinato arco temporale, è possibile liquidare il capitale e gli interessi maturati.
- Polizze vita miste: sono polizze che comprendono la componente di risparmio e/o investimento e, contemporaneamente, una garanzia accessoria in caso di morte o invalidità permanente.
Come funziona la tassazione delle polizze vita?
La distinzione che abbiamo appena fatto sul tipo di polizza vita è fondamentale per conoscere il trattamento fiscale e, quindi, la tassazione prevista, proprio perché è diversa a seconda del tipo di assicurazione.
Ecco come viene applicata la tassazione sulle diverse tipologie di polizza assicurativa. E’ importante sapere il regime fiscale si applica solo per i rendimenti maturati e non sul capitale versato.
Per tutte le polizze di risparmio e investimento, in casso di riscatto o liquidazione, l’aliquota d’imposta applicabile ai rendimenti maturati varia, perché si deve tenere conto dei diversi periodi fiscali considerati negli anni e la composizione finanziaria collegata al contratto.
Se oggi volessi liquidare la mia polizza, quali solo i periodi da considerare per la diversa tassazione?
- fino al 31/12/2011 si applica l’aliquota del 12,50% indipendentemente dalla composizione finanziaria collegata al contratto;
- dall’1/01/2012 al 30/06/2014 si applica l’aliquota del 12,50% (se la polizza investe in titoli di stato) o del 20% (se la polizza investe in titoli finanziari);
- dall’ 1/07/2014 si applica l’aliquota del 12,50% (se la polizza investe in titoli di stato) o del 26% (se la polizza investe in titoli finanziari).

Senza andare troppo nel tecnicismo, le polizze assicurative hanno una tassazione media più bassa rispetto ai prodotti finanziari venduti in banca.
Fin qui tutto chiaro: in caso di riscatto o liquidazione di una polizza vita, si applica una tassazione solo sui rendimenti, in base agli anni di riferimento.
Ma che succede se si eredita una polizza in qualità di beneficiario, in caso di morte del contraente?
Segui attentamente il seguito perché qui la faccenda si complica.
Polizze vita liquidate agli eredi: che tassazione si applica?
L’agenzia delle entrate segue il caro estinto anche dopo la morte. A complicare il quadro, la Legge di Stabilità del 2015 che aveva aperto uno scenario molto preoccupante.
Prima di tale data, i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di tutti i contratti di assicurazione sulla vita erano totalmente esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, a prescindere dalla loro natura.
Molti risparmiatori ed esperti del settore temevamo che venisse applicata una tassazione Irpef al 26% sulla successione di tutti i capitali assicurati.

Per fare chiarezza, riprendendo una circolare dell’Agenzia delle Entrate e vediamo come sono tassati i capitali ereditati.
Anche in questo caso ci viene utile la distinzione che abbiamo fatto prima, cioè quella relativa al tipo di polizza da considerare.
Polizze vita di puro rischio: per questo tipo di polizza vita, la cosiddetta temporanea caso morte, in caso di decesso dell’assicurato il capitale riconosciuto al beneficiario è totalmente esente da tassazione irpef.
Polizze di risparmio e/o investimento: in questo caso, a differenza di quanto accadeva prima della Legge di Stabilità 2015, è prevista una tassazione, ma solo per i rendimenti maturati.
Il quadro si complica nel caso di polizze miste, che prevedono sia la componente di risparmio/investimento sia la protezione caso morte. Per questo caso dedicherò un esempio concreto più avanti.
La regola da seguire è quindi questa: i capitali erogati a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari non scontano l’imposta sostitutiva, quelli relativi rendimenti di natura finanziaria sì.
Tassazione della liquidazione polizze vita: cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
Per chi ama addentrarsi nel meandri dei tecnicismi ecco cosa viene riportato testualmente dall’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle polizze vita in caso di decesso dell’assicurato e liquidazione al beneficiario.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/2016, prima, e nella risoluzione n. 76/2016, poi, in via generale è necessario calcolare la differenza tra il valore di riscatto (ossia la somma «caso vita» liquidabile all’assicurato sulla base delle condizioni contrattuali) che sarebbe stato riconosciuto al momento della morte e i premi complessivamente pagati, al netto di quelli corrisposti espressamente per la copertura del rischio demografico.

Non sempre, tuttavia, i premi versati alla compagnia hanno una «etichetta» così precisa. Si pensi al caso di un premio unico iniziale di una polizza a vita intera con cedola, che prevede una prestazione finale al momento del decesso (inclusiva della quota Tcm).
Per imputare correttamente i premi, non scindibili nelle due componenti finanziaria e demografica, l’Agenzia ha fornito uno specifico criterio operativo, che suddivide le somme versate in base alla proporzione delle due componenti sul valore delle prestazioni finali.
Tassazione polizze vita: esempio pratico
Che succede nella pratica quando bisogna liquidare una polizza vita per decesso dell’assicurato?
Se parliamo di una polizza vita Temporanea Caso Morte, come già detto, il capitale ricevuto è totalmente esente dalla tassazione irpef.
Facciamo invece l’esempio di una persona che sottoscrive una polizza di investimento versando un premio unico di 50 mila euro.
Nel corso degli anni percepisce 4 mila euro di interessi. Dopo la sua morte, i beneficiari incassano 80 mila euro, di cui 25 mila a copertura del rischio demografico e 55 mila per la componente finanziaria.
Il rendimento totale della polizza sarà così pari alla differenza tra le somme incassate (in totale 84 mila euro) e i premi pagati (50 mila), al lordo del risarcimento.

A questo punto è necessario determinare il quoziente tra i proventi totali e la prestazione erogata (34 mila diviso 84 mila = 40,48%) e poi applicare tale percentuale di redditività al solo rendimento finanziario del contratto (4 mila + 55 mila = 59 mila).
Il reddito imponibile in capo ai beneficiari sarà così pari al 40,48% di 59 mila, ossia 23.881 euro, mentre la quota esente sarà pari al 40,48% di 25 mila, ossia 10.119 euro.
Resta fermo che qualora le compagnie assicurative siano in possesso di dati certi riguardo all’attribuzione dei premi a ciascuna delle due componenti della prestazione, dovranno dare la precedenza al metodo analitico rispetto a quello proporzionale.
Articolo aggiornato il 07 marzo 2022.